FOCUS DEL GIORNO
16/04/2024
Le sopravvenienze attive sono tassabili nel periodo di imposta in cui risultano rilevate agli effetti contabili quali contropartita dell'eliminazione ovvero della riduzione di un fondo. In questi termini si cristallizza l'imputazione a periodo, secondo i principi generali del reddito di impresa. Co ...

PLUSVALENZE SULLA CESSIONE DI TERRENI LOTTIZZATI

 
 Terminati i lavori di Unico 2008 si continua a parlare di Irap. Questa volta ci riferiamo al recupero per il 2006 con la dichiarazione integrativa 2007. I lavoratori autonomi che si ritengono non soggetti alla base imponibile Irap, possono valutare il recupero del versato mediante la presentazione della dichiarazione di rettifica entro il 30 settembre prossimo. E và valutata anche la possibilità di estendere questa conclusione al 2006 e agli anni precedenti. In quest'ultimo caso, malgrado il parere diverso dell'Agenzia, si ritiene possibile richiedere le rettifiche a favore, entro i termini dell'accertamento, con richiesta di rimborso del credito emergente. La dichiarazione integrativa a favore è consigliabile anche ai contribuenti che in passato hanno regolarmente compilato il quadro IQ, omettendone il versamento. Nel caso, la dichiarazione originaria è comunque correggibile anche in fase di impugnazione dell'eventuale iscrizione a ruolo ex art. 36 bis DPR 600/73
 
 

IRAP: l'integrativa per il 200625/07/2008

 
 Con la risoluzione in oggetto viene analizzato il particolare caso di “apparecchiature terminali” non suscettibili, in virtù delle proprie specificità tecniche, di essere utilizzate per finalità diverse da quelle esclusivamente imprenditoriali. I relativi costi risulteranno deducibili secondo le ordinarie regole dettate in materia di determinazione del reddito d’impresa. Siffatte apparecchiature, in altri termini, non rientrano nel campo oggettivo di applicazione della previsione di carattere limitativo di cui all’art. 102, comma 9, del TUIR, in quanto relativamente alle stesse non sussiste la possibilità di utilizzo o impiego differente da quello per finalità di carattere imprenditoriale.
 
 

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